Vendita appartamento in condominio con lavori nelle parti comuni agevolati da Superbonus – Risposta n.- 208 Agenzia Entrate

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In caso di vendita di un appartamento in Condominio sulle cui parti comuni siano stati realizzati lavori agevolati da Superbonus, comporta, secondo la lettera b-bis, comma 1, dell’articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986),  la rilevanza reddituale della plusvalenza realizzata in un arco temporale di dieci anni, a decorrere dalla conclusione dei lavori. (L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto­legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, perla maggior parte di tale periodo

Tuttavia se tale unità immobiliare, sia in tutto o in parte, pervenuta al venditore per successione, non si applica tale norma o si applica solo per la quota avente diversa provenienza (circolare n. 13/E del 2024: «Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’ambito applicativo della lettera b­bis)
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per
successione»


Fonte: https://www.condominioweb.com/vendita-appartamento-in-condominio-con-lavori-nelle-parti-comuni-agevolati-da-superbonus-la-quota-ereditata.22119