Con la sentenza n. 27986 del 4.10.2023 la Cassazione civile sezione II chiarisce che, in materia di #prelazione agraria, le norme sono eccezionali e non consentono un’interpretazione estensiva del concetto di fondo rustico. Di conseguenza, il coltivatore diretto può esercitare i diritti di prelazione e riscatto solo sulla parte del fondo destinata ad uso #agricolo, anche se il fondo è parzialmente destinato ad altri scopi, come edilizio o industriale. Tuttavia, il proprietario può richiedere che tali diritti si estendano all’intero fondo se le altre parti diventano inutilizzabili. La Corte ha confermato il diritto di prelazione per gli #affittuari e altri titolari di rapporti simili anche nel caso di vendita separata dei fabbricati rurali. Questo riconoscimento si basa sul vincolo pertinenziale tra i fabbricati e i fondi #rustici. Un coltivatore diretto che acquista terreni agricoli con costruzioni pertinenti ha diritto di prelazione e riscatto nel caso di un successivo trasferimento a titolo oneroso delle costruzioni da parte del proprietario, a condizione che continui a utilizzare tali edifici.
La Corte sottolinea che la vendita dei soli terreni, senza le pertinenze edilizie, non contrasta con la disciplina della proprietà coltivatrice, poiché le costruzioni rimangono collegate al fondo agricolo. Sebbene si concordi con le decisioni della Corte, è importante riflettere sul motivo per cui persiste il vincolo pertinenziale tra questi immobili.