L’UTILIZZO DEL CONTO COINTESTATO E’ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA’?

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Nell’ordinanza n. 4320/2018, la Cassazione ha affrontato per la prima volta la questione dell’idoneità ad integrare l’accettazione tacita di eredità il prelievo da parte di un chiamato di somme depositate su un conto corrente cointestato per un importo superiore al 50%.
Nello specifico alla morte del marito la moglie non aveva revocato l’ordine permanente di addebito conferito per pagare le rate di un finanziamento, e così dopo il decesso ci si è chiesti se tale pagamento del debito integrasse una forma tacita di accettazione dell’eredità.
Tuttavia, poiché la moglie era cointestataria e quindi legittimata ad operare sul conto corrente, correttamente si è ritenuto che tale attività non potesse costituire in maniera inconfutabile l’acquisizione della qualità di erede. Ciò in quanto la cointestazione conferisce poteri disgiunti verso la Banca del tutto estranei al contesto della successione.