Con il Il Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139 sono state ridefinite le imposte di successione e donazione, imposta di registro e di bollo nell’ottica di una migliore razionalizzazione.
Nello specifico ai fini tributari, il passaggio generazionale delle imprese a carattere familiare è stato agevolato in quanto espressione della struttura portante del nostro mondo imprenditoriale. E così, in virtù dell’art. 3 comma 4 ter del d. Lgs. n. 346 del 1990, come modificato dalle nuove disposizioni (c.d. TUSD) “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all’imposta (omissis).
Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della
dichiarazione di successione o all’atto di donazione in caso di trasferimento inter vivos,
apposita dichiarazione in tal senso.
(da “IL Quotidiano Giuridico” del 21.10.2024, contributo di di Succio Roberto Consigliere della Suprema Corte di Cassazione)