DONAZIONI INDIRETTE NO ALL’AZIONE RESTITUTORIA

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 Con Ordinanza numero 35461/2022 del 7 ottobre 2022 il 2 dicembre 2022, la Corte di Cassazione smentisce il proprio precedente orientamento secondo il quale il legittimario leso da una donazione avrebbe potuto far valere i suoi diritti sul bene oggetto di donazione, anche nel caso in cui questo sia stato nel frattempo alienato a terzi  anche in caso di donazioni indiretta con la conseguenza di mettere a rischio l’acquisto del terzo avente causa del legittimario di una donazione indiretta.

L’ordinanza citata riconosce che coloro che hanno acquistato il bene dal beneficiario di una donazione indiretta sono al riparo da ogni pretesa restitutoria da parte di eventuali legittimari lesi, stabilendo che Il legittimario leso da una donazione indiretta potrà, quindi, agire con l’azione di riduzione nei confronti del solo beneficiario della donazione indiretta, senza poter in alcun modo far valere i suoi diritti nei confronti dei successivi acquirenti del bene donato