La Suprema Corte di Cassazione con Oredinanza n. 11101 del 27 aprile 2023, in relazione a un ricorso, in tema di assicurazioni sulla vita, proposto prima della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021 ha composto il contrasto giurisprudenziale fra quanto statuito da Cassazione n. 19210/2015 ed il filone maggioritario di segno contrario, è ritornata sul tema, statuendo, in ossequio ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite, che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera “iure hereditatis” e “non iure proprio“, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto. (Da Federnotizie, 30.06.2023) e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.