La Cassazione (Sezioni unite civili, sentenza 6459/20) ha stabilito che per dimostrare la comproprietà di un immobile è sufficiente una scrittura privata unilaterale, anche successiva all’acquisto, in cui il proprietario formale riconosce la comproprietà.
- Il patto fiduciario che sottende la comproprietà non richiede la forma scritta bilaterale e contemporanea all’acquisto, ma può essere provato anche con una successiva dichiarazione unilaterale del fiduciario.
- La dichiarazione unilaterale del fiduciario non è una semplice promessa, ma costituisce fonte autonoma di obbligazione in attuazione del patto fiduciario preesistente, anche se solo orale.
- Questo principio è stato applicato anche in altri contesti, come il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di un immobile, dove la dichiarazione unilaterale del mandatario è sufficiente.
- Nel caso specifico, la Cassazione ha riconosciuto la comproprietà dell’immobile sulla base della scrittura privata unilaterale, ribaltando la decisione dei giudici di merito.
Fonte: ItaliaOggi, 8.05.2023